Andrej Capuder l.r.
Ettore Rosato l.r.
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati le “Parti contraenti”, allo scopo di regolamentare di comune accordo tutte le questioni relative alla manutenzione del confine di Stato, gia oggetto della Convenzione tra il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica Italiana per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980 ove la Repubblica di Slovenia e subentrata come Parte contraente hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Confine di Stato
Articolo 1
1. Il confine di Stato fra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana, si sviluppa secondo il tracciato stabilito dal Trattato di pace con l’Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e dal Trattato fra la ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.
2. I dati relativi alla demarcazione del confine sono contenuti nei seguenti documenti elaborati dalla Commissione Mista sloveno-italiana per la manutenzione del confine di Stato:
– catalogo delle coordinate e descrizione della linea del confine
– atlante delle carte e delle mappe del confine che sono allegati alla presente Convenzione.
3. La linea di confine nel Golfo di Trieste tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana e descritta nel testo dell'allegato III e segnata sulla carta allegato IV al Trattato fra la ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.
Articolo 2
1. Il confine di Stato dal punto triconfinale sloveno-italiano-austriaco fino al Mare Adriatico (nel testo che segue: confine terrestre) e materializzato sul terreno mediante termini di confine principali, speciali e sussidiari. Essi sono di norma situati direttamente sulla linea di confine e, dove le condizioni del terreno lo hanno imposto, da un lato e/o dall'altro della linea di confine.
2. I dati relativi ai termini di confine (posizione, tipo, numerazione,ecc.) sono contenuti nei documenti di confine di cui al punto 2 dell'Articolo 1 della presente Convenzione.
Articolo 3
1. Il confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie.
2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.
3. L’andamento della linea di confine si puo far coincidere alle variazioni dei corsi d’acqua solo se le Parti contraenti concludono un Accordo ad hoc.
Capitolo II
Manutenzione del confine e ripartizione in settori
Articolo 4
1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre ed ad eseguire a questo scopo i seguenti lavori come disposto dalla presente Convenzione:
a) verifica della posizione dei termini di confine, ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti, demarcazione integrativa;
b) misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessita;
c) aggiornamento della documentazione di confine;
d) adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine;
e) adozione del sistema di riferimento geodetico europeo (ETRS89) per le coordinate dei termini di confine allo scopo di ottenere dati omogenei per le due Parti contraenti.
2. Il ripristino del termine triconfinale sloveno-italiano-austriaco sara effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.
Articolo 5
1. Le Parti contraenti provvederanno, quando ritenuto indispensabile per l'individuabilita della linea del confine, a liberare una fascia avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine dovra essere in ogni caso tenuto sgombero per un raggio di un metro.
Allo scopo di rendere piu evidente l’andamento della linea di confine, accanto ai termini non facilmente individuabili sul terreno, si dovranno collocare delle paline metalliche arancioni aventi un’altezza di 2,4 m.
2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente Articolo, non e consentito costruire alcunché, ad eccezione delle opere di interesse comune delle due Parti contraenti.
E' vietata la collocazione di contrassegni dei limiti di proprieta e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine.
3. In casi particolari le Parti contraenti, di comune accordo, possono permettere anche altre costruzioni purché non ostacolino la visibilita della linea di confine e la stabilita dei termini.
4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.
5. Ogni Parte contraente puo, in ogni momento, effettuare i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo, previa informazione dell’altra parte con 10 giorni di anticipo.
Articolo 6
1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti effettueranno i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine in un arco di tempo non superiore a otto anni.
Il periodo di otto anni verra calcolato a partire dall'anno in cui verra effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione.
2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono di comune accordo, in qualunque momento, quando se ne ravvisi l'urgenza e/o l’opportunita, eseguire lavori sul confine.
Articolo 7
1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie od altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine previsti dalla presente Convenzione.
2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell’altra Parte contraente.
Articolo 8
Il confine terrestre e suddiviso in otto settori sotto indicati:
Settore I: dal termine triconfinale sloveno-italiano-austriaco fino al termine speciale 8/10 (escluso) situato al valico di frontiera del Passo del Predil;
Settore II: dal termine speciale 8/10 fino al termine principale 18 (escluso) situato al valico di frontiera di Uccea;
Settore III: dal termine principale 18 fino al termine principale 30 (escluso) situato sulla cima del Mataiur;
Settore IV: dal termine principale 30 fino al termine principale 44 (escluso) situato al valico di frontiera di Mernico;
Settore V: dal termine principale 44 fino al termine principale 54 (escluso) situato sul Monte Sabotino;
Settore VI: dal termine principale 54 fino al termine principale 66 (escluso) situato presso Medeazza;
Settore VII: dal termine principale 66 fino al termine principale 78 (escluso) situato sul Monte dei Pini;
Settore VIII: dal termine principale 78 fino al termine principale 92 situato alla Baia di S. Bartolomeo.
Articolo 9
Gli impegni derivanti dalla presente Convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartiti come segue:
la Parte slovena e responsabile per i settori I, III, V e VII;
la Parte italiana e responsabile per i settori II, IV, VI e VIII.
Qualunque sia il settore ciascuna Parte e responsabile per i termini di confine, situati nel proprio territorio, che indicano indirettamente la linea di confine.
Capitolo III
Commissione Mista
Articolo 10
1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista sloveno-italiana per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione Mista).
2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vice Presidente e due membri della propria Delegazione. Ciascuna Parte designa inoltre il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario.
3. Oltre ai compiti di cui all'Articolo 4 della presente Convenzione, la Commissione Mista provvedera a:
a) redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine;
b) materializzare, quando necessario, la linea di confine la dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti.
4. La Commissione Mista puo adottare anche altri sistemi, ritenuti piu idonei per la demarcazione del confine, in relazione a particolari esigenze.
5. I lavori sul confine di cui alla presente Convenzione vengono eseguiti con il consenso e, di norma, alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti.
6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione Mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine.
7. La Commissione Mista provvede affinché la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine di ogni lavoro di manutenzione.
Articolo 11
Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente Convenzione la Commissione Mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti.
Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione Mista.
Articolo 12
Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti geodetici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine, situati nel territorio delle due Parti contraenti.
Articolo 13
1. La Commissione Mista provvedera a stabilire le regole e le modalita di funzionamento della propria attivita.
2. L'attivita della Commissione Mista si svolge mediante sessioni, incontri o quant’altro ritenuto utile per il suo espletamento.
3. Le decisioni della Commissione Mista vengono prese all'unanimita.
Le questioni che la Commissione Mista non possa eventualmente risolvere verranno sottoposte all’attenzione dei rispettivi Governi.
4. La Commissione Mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua slovena ed in lingua italiana.
5. La Commissione Mista redige un verbale di ogni sua sessione od incontro.
6. Ciascuna Delegazione della Commissione Mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.
Capitolo IV
Attraversamento del confine
Articolo 14
1. Per lo svolgimento delle attivita derivanti dalla presente Convenzione, i membri della Commissione Mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione Mista, muniti di un regolare documento di identita, possono attraversare la linea di confine in qualunque tratto dal termine triconfinale sloveno-italiano-austriaco al Mare Adriatico.
2. In occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione Mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto della normativa Comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi.
Articolo 15
1. Ai membri della Commissione Mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente Convenzione, e garantita l'immunita personale e l'inviolabilita dei documenti ufficiali, del carteggio e dei timbri che portano seco.
2. Le persone di cui al punto 1 del presente Articolo, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, possono – se del caso – indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate.
Capitolo V
Disposizioni finali
Articolo 16
1. La presente Convenzione sara ratificata ed entrera in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione avra la durata di dieci anni, rinnovabile tacitamente per un identico periodo.
3. La presente Convenzione potra essere denunciata da una delle Parti contraenti un anno prima del termine previsto per la sua scadenza e la denuncia avra effetto dodici mesi dopo la sua notifica all’altra Parte contraente.
4. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, la precedente Convenzione tra il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica Italiana per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980, ove la Repubblica di Slovenia e subentrata come Parte contraente, cessa di avere validita.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Firmato a Roma il 7/3/2007 in due originali, ciascuno in lingua slovena e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica di Slovenia
Andrej Capuder m.p.
Per il Governo
della Repubblica Italiana
Ettore Rosato m.p.