Republike Slovenije
svetovalka vlade
Tanja Orel-Šturm l. r.
vodja Službe za mednarodno
kulturno sodelovanje
Ministrstvo za zunanje
zadeve
Za vlado
Republike Italije
opolnomočeni minister
Enrico Pietromarchi l. r.
generalni direktor
za kulturne stike
Ministrstvo za zunanje
zadeve
I. – ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI PER LE MINORANZE
Art. 1. – Le due Parti sottolineano il proprio interesse ad una attiva collaborazione volta a favorire la vita culturale delle rispettive minoranze in entrambi i Paesi.
Le due Parti convengono che tale collaborazione rientra nel quadro dell’aggiornamento delle intese esistenti, e che essa sarà esaminata nell’ambito più specialistico dalla Commissione Mista sloveno-italiana sulle Minoranze, al fine di proporre l’adozione di nuove iniziative.
Le due Parti sottolineano l’interesse che tale Commissione studi misure atte ad incrementare le forme di collaborazione nel campo della cultura e dell’istruzione a favore delle minoranze, basate sugli Accordi e le intese esistenti.
La Parte slovena segnala al riguardo il suo precipuo interesse ad iniziative concernenti la collaborazione tra le Autorità scolastiche dei due Paesi; l’attività dei consulenti pedagogici; i seminari e i corsi di formazione nonché la concessione di borse di studio per insegnanti della lingua dell’altro Paese; la possibilità di visite di studio e la concessione di borse di studio per studenti e docenti delle due minoranze; gli scambi di materiale didattico.
La Parte italiana prende atto delle priorità segnalate dalla Parte slovena, ed assicura che esse saranno attentamente esaminate nella sede opportuna.
Art. 2. – Le due Parti sottolineano l’interesse per la realizzazione di iniziative relative al settore dell’istruzione e della cultura, finalizzata alla salvaguardia dell’identità storica, artistica, culturale e linguistica della minoranza italiana in Slovenia (ai sensi della legislazione in vigore relativa all’ordinamento regionale dei Comuni di Capodistria, Isola e Pirano), e della minoranza slovena nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine.
Le due Parti daranno il proprio appoggio a tutte le forme di collaborazione diretta tra le rispettive Istituzioni operanti nel campo della cultura professionale ed amatoriale, atte alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’identità della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Slovenia, in particolare attraverso la fornitura di libri, periodici, quotidiani e attrezzature, l’organizzazione di mostre e la reliazzazione di tourneés di solisti e complessi artistici, nonché l’organizzazione di forme adeguate della formazione professionale di animatori culturali.
Art. 3. – Le due Parti appoggeranno la collaborazione, nel campo dell’informazione di massa, tra agenzie di stampa, editori di giornali, organizzazioni radiofoniche e televisive, in particolare per quanto riguarda l’informazione delle minoranze, il tutto in base ad accordi diretti di collaborazione.
Le due Parti si adopereranno presso i rispettivi Enti radiotelevisivi affinché le due minoranze abbiano la possibilità di esprimersi attraverso i propri programmi radiofonici e televisivi, nonchè la possibilità di ricezione indisturbata dei programmi radiofonici e televisivi dai relativi Paesi di origine.
Art. 4. – Le due Parti costituiranno, attraverso Scambio di Note, un Gruppo di lavoro di esperti, per definire annualmente i dettagli relativi all’attuazione delle iniziative dell’art. 1 del presente Programma e per verificare l’attuazione stessa.
I componenti di detto Gruppo di lavoro saranno nominati dai rispettivi Ministeri competenti dei due Paesi.
I risultati dei lavori del Gruppo saranno considerati parte integrante del presente Programma.
II. – ISTRUZIONE
a. Istruzione universitaria
Art. 5. – Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta fra le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore dei due Paesi, tramite la conclusione di accordi e convenzioni e lo scambio di docenti, dati e informazioni, nonchè la realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e congressi.
Le due Parti prendono atto con compiacimento che sono in vigore accordi fra le Università di Lubiana e le Università di Ferrara, Macerata, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia e Verona.
Le Parti esprimono l’auspicio che possano essere avviate intese tra Università italiane e l’Università di Maribor.
Esse inoltre prendono atto con compiacimento di tutti i rapporti già instaurati come pure all’avvio di rapporti nuovi fra Istituzioni universitarie di ambedue i Paesi, con particolare riguardo alle seguenti:
– cooperazione diretta della Facoltà di Filosofia dell’Università di Lubiana con la Facoltà di Scienze Pedagogiche e la Facoltà di Filosofia dell’Università di Trieste;
– cooperazione diretta della Facoltà Pedagogica di Lubiana con la Facoltà di Scienze Pedagogiche dell’Università di Trieste;
– cooperazione diretta fra l’Università per stranieri di Siena e il Centro d’Istruzione per le Lingue Straniere di Lubiana;
– cooperazione diretta fra l’Università per Stranieri di Perugia e la Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Filosofia di Lubiana.
Art. 6. – Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno annualmente 3 docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a dieci giorni.
Art. 7. – Le due Parti esprimono compiacimento per l’intensa collaborazione in atto tra l’Università di Bologna e l’Università di Lubiana, anche attraverso scambi di docenti e studenti.
Le due Parti prendono atto altresì che l’Azienda Comunale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna (ACOSTUD) ha varato nel 1993 un programma di collaborazione con l’Università di Lubiana, mettendo a disposizione di studenti sloveni alcune borse di studio per la frequenza di corsi presso l’Univeristà di Bologna.
Art. 8. – Le due Parti prendono atto con compiacimento che l’Università di Gorizia (Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Scienze Politiche) ha dichiarato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con l’Università di Lubiana (Corso di Relazioni Internazionali) al fine di coordinare il corso di laurea e di creare un Forum di incontri tra le due Istituzioni che studi iniziative congiunte sul fronte della costruzione del dialogo internazionale ed europeo, nonché di favorire eventuali scambi di docenti e studenti.
b. Istruzione scolastica
Art. 9. – Le due Parti favoriranno la conoscenza reciproca dei sistemi scolastici e dei metodi di insegnamento. A tal fine Esse si scambieranno documentazione, libri ed altro materiale didattico.
Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno una delegazione di 2-3 alti funzionari e/o esperti nel settore dell’istruzione, per un periodo massimo di 7 giorni.
Le due Parti daranno il loro appoggio alla collaborazione diretta tra le Autorità scolastiche di ambedue i Paesi.
Le due Parti sottolineano in particolare il loro interesse all’avvio di intese dirette tra il Ministero dell’Istruzione e dello Sport della Repubblica Slovena e le seguenti Istituzioni italiane:
– il Centro Europeo dell’Educazione, Frascati;
– la Biblioteca Didattico Pedagogica di Firenze;
– l’IRFOP (Istituto Regionale di Formazione Professionale), Friuli–Venezia Giulia.
Le Parti prendono atto con compiacimento della collaborazione già instaurata fra il Ministero per l’Istruzione e lo Sport della Repubblica Slovena e l’IRRSAE per il Friuli–Venezia Giulia e la Regione Emilia–Romagna.
Art. 10. – Le due Parti daranno il loro appoggio anche alla collaborazione nell’ambito di iniziative multilaterali internazionali.
Art. 11. – Le due Parti si adopereranno per sviluppare, attraverso le Autorità competenti, contatti diretti tra le Istituzioni scolastiche dei due Paesi per incrementare gli scambi di studenti.
Art. 12. – Le due Parti concordano sull’opportunità di attivare iniziative di scambi bilaterali di docenti di lingua e, successivamente, anche di altre discipline.
Art. 13. – Le due Parti prendono atto con compiacimento della partecipazione di 6 studenti sloveni al biennio finale di scuola media superiore presso il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino.
Le due Parti favoriranno l’introduzione dell’insegnamento della lingua e letteratura, nonché di altre discipline, in lingua slovena.
c. Riconoscimento dei titoli di studio
Art. 14. – Le due Parti prendono atto che un Comitato misto di esperti, al fine di un aggiornamento dell’Accordo del 18 febbraio 1983, ha dato inizio ai lavori di approfondimento relativi al riconoscimento dei diplomi e titoli di studio accademici.
Art. 15. – Le due Parti concordano che un altro Comitato misto di esperti approfondisca la problematica del riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli di studio rilasciati dalle Scuole dei due Paesi, ai soli fini della prosecuzione degli studi.
d. Insegnamento della lingua
Art. 16. – Le due Parti prendono atto con soddisfazione che un Lettore di scambio italiano opera presso l’Università di Lubiana, e che due Lettori di scambio sloveni operano presso le Università di Roma e Trieste.
La Parte slovena è interessata all’attivazione di un Lettorato di lingua slovena presso l’Università di Udine e sottolinea l’importanza dell’attivazione di un Lettorato di lingua italiana presso la Facoltà di Pedagogia di Lubiana – Unità di Capodistria.
La Parte slovena auspica altresì che possa essere attivato un Lettorato di lingua italiana presso l’Università di Maribor.
La Parte italiana esaminerà la possibilità di inviare un secondo Lettore nel periodo di validità del presente Programma.
La Parte italiana, in considerazione del crescente interesse per la lingua italiana da parte degli studenti sloveni, esaminerà altresì la possibilità di fornire contributi all’Università di Lubiana per il reclutamento di Lettori a contratto.
Art. 17. – La Parte slovena, in considerazione del fatto che presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Lubiana già opera la Cattedra di lingua e letteratura italiana, esprime l’auspicio che la Parte italiana dia il proprio appoggio all’istituzione della Cattedra di lingua e letteratura slovena presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Trieste.
Art. 18. – Le due Parti, al fine di favorire lo sviluppo dell’insegnamento della propria lingua e cultura nelle scuole dell’altro Paese, manifestano la volontà di aumentare la dotazione di Cattedre delle rispettive lingue negli Istituti di istruzione secondaria dei due Paesi.
Art. 19. – Le due Parti favoriranno l’attuazione di corsi di aggiornamento dei docenti di italiano in Slovenia e il riconoscimento degli attestati rilasciati a conclusione degli stessi.
La Parte italiana dichiara la propria disponibilità ad invitare fino a 8 insegnanti sloveni di italiano di scuole secondarie a frequentare i corsi estivi di specializzazione per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda, organizzati annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale degli Scambi Culturali.
Le spese per la frequenza del corso e per il soggiorno saranno a carico di detto Ministero.
Art. 20. – Le due Parti promuoveranno l’apprendimento della lingua italiana nelle scuole slovene appoggiando l’attività di formazione dei docenti sloveni curata dall’Istituto IARD, per la durata del presente Programma.
Art. 21. – La Parte italiana informa che la Società Dante Alighieri intende avviare in Slovenia dei corsi di lingua e di cultura italiana ed incentivare la diffusione del libro italiano.
La Parte italiana informa altresì che il programma di lavoro della Società Dante Alighieri prevede l’assegnazione di tre borse di studio di lire 2.500.000 ciascuna, da destinare a studiosi sloveni che opereranno per la traduzione di opere di scrittori italiani, e la concessione, per mezzo del Comitato di Trieste, di cinque borse di studio di lire 2.000.000 ciascuna, da destinarsi ad insegnanti sloveni che vogliano perfezionare in Italia la conoscenza della lingua.
III. BORSE DI STUDIO
Art. 22. – La Parte slovena offre ai candidati italiani, nell’anno accademico 1994–95, sei borse di studio della durata di 14 giorni per la partecipazione al seminario di lingua, letteratura e cultura slovena a Lubiana, nonché 15 mensilità di borse di studio per studi post-laurea e di specializzazione in tutte le discipline.
La Parte italiana offre ai cittadini sloveni 18 mensilità nell’anno accademico 1994–95. Due di tali mensilità sono riservate a borse di studio per italianisti e insegnanti sloveni di italiano che intendono seguire i corsi organizzati dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.
Le due Parti si informeranno di anno in anno e per le vie diplomatiche sulle quote destinate a borse di studio, disponibili per l’anno accademico successivo.
Art. 23. – Le due Parti possono proporre giustificati cambiamenti nel numero e nel sistema di assegnazione delle borse di studio, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari.
IV. – CULTURA E ARTE
a. Istituzioni culturali
Art. 24. – La Parte italiana prende atto con soddisfazione della attività che l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia svolge da anni nel campo degli scambi culturali nell’area dell’Europa centrale e orientale, e in particolare in Slovenia. A tal fine l’Istituto organizza annualmente a Gorizia un convegno internazionale su temi di interesse comune per i Paesi dell’area mitteleuropea, oltre a mostre e incontri. L’Istituto cura inoltre la contemporanea pubblicazione in sette lingue, fra cui lo sloveno, del bollettino “KADMOS – l’Informatore mitteleuropeo”.
Art. 25. – La Parte italiana informa che la Fondazione Romaeuropa intende stabilire contatti e iniziare un rapporto di collaborazione con Istituzioni culturali slovene interessate, al fine di realizzare iniziative comuni nell’ambito della creazione artistica contemporanea.
Art. 26. – Le due Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione fra la Regione Friuli–Venezia Giulia e la Slovenia all’interno della Comunità di Lavoro Alpe-Adria. In tale ambito sono state organizzate le seconda edizione del Mittelfest, la quarta edizione di Intergraf Alpe-Adria, la seconda edizione dell’Alpe-Adria Puppet Festival, la rassegna Alpe-Adria Cinema e il convegno europeo “La funzione del bibliotecario nell’Europa Centrale”.
b. Mostre
Art. 27. – Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno almeno una mostra di adeguato livello. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.
Art. 28. – Le due Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione fra il Comune di Bologna ed Enti culturali sloveni.
Le due Parti prendono altresì atto che sono in programma, nell’ambito della predetta collaborazione, due mostre su giovani artisti bolognesi e sloveni da svolgersi a Lubiana (1994) e Bologna (1995), e un congresso internazionale di grafica organizzato dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna, previsto per il 1995.
c. Teatro e Danza
Art. 29. – Le due Parti incoraggeranno i contatti e la realizzazione di spettacoli e tournées nell’altro Paese di solisti e complessi artistici nei settori del teatro e della danza, da attuarsi su base commerciale.
In particolare, la Parte italiana favorirà la collaborazione fra l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma e la corrispondente Istituzione slovena.
Art. 30. – La Parte italiana favorirà l’attività in Slovenia del Teatro Stabile di Prosa del Friuli–Venezia Giulia, del Teatro La Contrada e del Teatro Stabile Sloveno di Trieste.
d. Cinema
Art. 31. – Le due Parti favoriranno, durante il periodo di validità del presente Programma, lo scambio di rassegne cinematografiche su base commerciale e non commerciale, da realizzarsi in ciascuno dei due Paesi, oltre che la partecipazione ai Festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Slovenia.
In particolare, la Parte italiana favorirà la partecipazione italiana al “Film Art Fest” di Lubiana o al “Festival del Cinema” di Portorose.
e. Festivals, Celebrazioni ed Eventi culturali
Art. 32. – Le due Parti si scambieranno informazioni su festival, celebrazioni ed eventi culturali organizzati nei due Paesi al fine di agevolare la reciproca partecipazione di singoli artisti e gruppi.
Art. 33. – Le due Parti prendono atto con compiacimento della prevista realizzazione a Capodistria, nel 1995, di un convegno sulla figura e l’opera di Gianrinaldo Carli.
f. Musica
Art. 34. – Le due Parti incoraggeranno i contatti, la cooperazione e gli scambi fra Enti ed Istituzioni musicali, gruppi e singoli artisti nei due Paesi.
Art. 35. – La Parte italiana informa che l’Ente Autonomo Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Trieste ha espresso la propria disponibilità a svolgere attività in collaborazione con le analoghe Istituzioni musicali della Slovenia.
Art. 36. – Le due Parti prendono atto con compiacimento che la Fondazione Musicale “Valentino Bucchi” è disposta ad invitare musicisti sloveni a partecipare alla giuria internazionale del Premio Valentino Bucchi della Città di Roma per giovani musicisti, che si tiene a Roma ogni anno. La Fondazione assumerà le spese di vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte slovena.
La Fondazione Valentino Bucchi offre altresì la possibilità di inserire pezzi editi nel ž900 di autori sloveni fra i brani a scelta presenti nei programmi dei concorsi di esecuzione banditi annualmente dal Premio Valentino Bucchi.
La Fondazione coprirà le spese di vitto e alloggio a specialisti sloveni in occasione di convegni internazionali in Italia, mentre le relative spese di viaggio saranno a carico del Paese inviante.
Art. 37. – La Parte italiana auspica la partecipazione di musicisti sloveni al concorso per il “Premio Carlo Zecchi”, organizzato annualmente in collaborazione tra l’Associazione musicale “Il Mondo della Musica – Roma 2000” e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.
g. Protezione dei beni culturali
Art. 38. – Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali e artistici.
Art. 39. – Le due Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d’arte, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine.
V. – ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA
Art. 40. – Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra le rispettive Amministrazioni Archivistiche mediante contatti ed intese dirette tra le stesse nonché attraverso lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilms, di copie di documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e su una base di reciprocità.
Nel periodo di validità del presente Programma, le due Amministrazioni (da parte slovena l’Archivio della Repubblica di Slovenia) si accorderanno, anche direttamente, su eventuali visite di studio e progetti di ricerca da svolgersi mediante lo scambio di Archivisti ed esperti.
La Parte italiana esprime apprezzamento per la professionalità con cui gli Archivisti sloveni hanno condotto la ricerca sulle fonti per la storia della Slovenia negli Archivi di Stato italiani e per la pubblicazione di tale ricerca, di grande valore tecnico.
Art. 41. – Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituzioni culturali dei due Paesi, da attuarsi, da parte italiana, tramite l’Ufficio Scambi Internazionali – Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Art. 42. – Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti effettueranno lo scambio di un Bibliotecario appartenente alle rispettive Biblioteche Statali, per una visita della durata di sette giorni.
Art. 43. – Le due Parti incoraggeranno, nell’osservanza delle reciproche legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilms del materiale librario custodito nelle Biblioteche statali.
Art. 44. – La Parte italiana esprime l’auspicio che venga favorita la collaborazione diretta tra la “Biblioteca Centrale S. Vilhar” di Capodistria e la Biblioteca di Udine, al fine di realizzare scambi di informazioni sul sistema bibliotecario italiano, nonché incontri consulenze e mostre.
Art. 45. – La Parte italiana esprime altresì l’auspicio che vengano avviati contatti diretti tra il Centro Elaborazione Dati della Provincia di Venezia e la Biblioteca Centrale S. Vilhar di Capodistria al fine di realizzare un collegamento informatico tra quest’ultima e le Bibloteche delle vicine Regioni italiane.
Art. 46. – La Parte italiana dichiara la propria disponibilità ad inviare libri, tramite la Divisione Editoria – Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, alle Università e Istituzioni culturali slovene che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.
Art. 47. – La Parte italiana informa che la Divisione Editoria – Ministero per i Beni Culturali e Ambientali conferisce “Premi Nazionali per la Traduzione,” sotto l’auspicio del Presidente della Repubblica, riservati a traduttori ed editori anche stranieri. La stessa Divisione comprende un “Centro per traduttori e per iniziative a sostegno delle traduzioni”. Le due Parti favoriranno i contatti fra questo Centro e la corrispondente Istituzione slovena.
VI. – COMUNICAZIONE
Art. 48. – Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale nei due Paesi, allo scopo di incrementarne la conoscenza reciproca.
Art. 49. – La Parte italiana informa che il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato la propria disponibilità a prendere contatto con le Istituzioni slovene interessate per realizzare il progetto di una mostra multimediale sulla informazione in Italia.
Art. 50. – Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa e altre servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni e materiale da pubblicare, e di organizzare congressi e seminari.
Art. 51. – Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno la visita, della durata massima di sette giorni, di due personalità del mondo della cultura e dei media.
Ognuna delle due Parti notificherà all’altra, attraverso le vie diplomatiche e con un preavviso di tre mesi, il nome delle persone che effettueranno le visite e il loro curriculum.
Da parte italiana, tali visite verranno organizzate dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 52. – Le due Parti promuoveranno la collaborazione diretta fra la “Radio Televisione Italiana (RAI/TV)” e la Radio Televisione della Slovenia per la realizzazione di co-produzioni e lo scambio di programmi, anche in relazione alle esigenze di programmi radio-televisivi per le Minoranze. Esse incoraggeranno inoltre la produzione e la trasmissione di programmi intesi ad approfondire la conoscenza reciproca dei due Paesi.
Le due Parti auspicano, a tal fine, che possa essere presto firmato un accordo bilaterale fra i due Enti radio-televisivi sopracitati.
VII. – SCAMBI GIOVANILI
Art. 53. – Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti pubblici e privati, nonchè da Associazioni giovanili nei due Paesi.
VIII. – SPORT
Art. 54. – Le due Parti favoriranno l’ulteriore sviluppo dei rapporti nel campo dello sport, organizzando gare, scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione esistenti fra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la omologhe Organizzazioni sportive in Slovenia.
Le Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche, di materiale scritto e audiovisivo fra le Istituzioni interessate.
IX. – COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Art. 55. – Le due Parti prendono atto con compiacimento delle intese avviate tra le competenti Autorità dei due Paesi in vista della firma di un Protocollo italo-sloveno di collaborazione scientifica e tecnologica, in applicazione dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica italo-jugoslavo firmato a Roma il 10 luglio 1980.
Le due Parti concerdano sull’opportunità di convocare in tempi ravvicinati l’incontro di un Gruppo misto di esperti, col compito di esaminare e definire i tempi di attuazione della cooperazione scientifica tra i due Paesi.
X. – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 56. – La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell’Ambasciata del Paese offerente.
L’elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all’Ambasciata del Paese offerente entro il 1 aprile. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati. Devono inoltre essere allegati elementi dettagliati di informazione, quali data di nascita, risultati accademici, conoscenza di lingue straniere, piano di studi. Queste informazioni devono essere in triplice copia e tradotte in inglese, francese, tedesco o sloveno per i candidati italiani; in italiano per i candidati sloveni.
Ognuna delle due Parti notificherà all’altra, possibilmente entro il 1 luglio per le borse annuali ed entro il 1 giugno per quelle estive, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.
I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dell’Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale puň aver luogo la partenza.
Art. 57. – Gli scambi di visite previsti dal presente Programma verranno effettuati nel modo seguente:
la Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, per le vie diplomatiche e con almeno tre mesi di anticipo:
a. i nominativi delle persone, i loro curriculum vitae e le lingue straniere conosciute;
b. il programma proposto per la visita, con l’indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del suo Dipartimento universitario;
c. le date e la durata previste della visita.
La Parte ricevente confermerà l’accettazione definitiva della visita con almeno due settimane di anticipo sulla data di arrivo prevista.
XI. – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 58. – Borsisti
1. – La Parte slovena accorderà ai borsisti italiani:
a. per i corsi a livello universitario fino al conseguimento della laurea e perfezionamento professionale il controvalore in Talleri della somma di 300 $ USA;
b. esonero, su una base di reciprocità, da tasse, sopratasse e contributi per l’iscrizione alle Università statali, ad esclusione delle regolari specializzazioni sanitarie;
c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
2. – La Parte italiana accorderà ai borsisti sloveni:
a. una borsa mensile di Lire 1.000.000 per i corsi a livello universitario, e di Lire 1.200.000 per i corsi a livello post-universitario ed estivi;
b. esonero, su una base di reciprocità, da tasse sopratasse e contributi per l’iscrizione alle Università statali;
c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
Art. 59. – Per gli scambi di visite previsti agli art. 6, 9, 42 e 51 di questo Programma valgono le seguenti condizioni:
– la Parte inviante sosterrà le spese dei viaggio internazionale;
– la Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all’interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita;
– la Parte ricevente sosterrà le spese di soggiorno nei limiti di seguito specificati:
a. la Parte slovena offrirà agli ospiti italiani quanto segue:
– visite e inviti per brevi periodi di tempo (fino a 7 giorni): un contributo giornaliero onnicomprensivo del controvalore in Talleri di 65 $ USA;
– visite e inviti per periodi di tempo più lunghi (da 8 a 31 giorni): le condizioni finanziarie si regolano annualmente ai sensi delle prescrizioni vigenti.
b. la Parte italiana corrisponderà agli ospiti sloveni un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 100.000. Per gli scambi di cui all’art. 51, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, invece di tale contributo, si farà carico delle spese di vitto, alloggio e per gli spostamenti all’interno del Paese previsti dal programma della visita.
Art. 60. – Il trattamento dei Lettori di scambio sarà quello previsto dalle normative vigenti nei due Paesi.
Art. 61. – Sulla base delle leggi e normative in vigore nel territorio dei due Paesi, ognuna delle due Parti concederà all’altra tutte le agevolazioni possibili per quanto riguarda l’entrata, il soggiorno e la partenza di persone e per l’importazione di materiali (per esempio libri, materiale didattico, testi scolastici e altro) e di attrezzature, necessari per lo svolgimento delle iniziative o degli scambi concordati ai sensi del presente Programma.
Art. 62. – Salvo possibili modifiche, da concordare per le vie diplomatiche, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:
A carico della Parte che invia la mostra saranno le seguenti spese:
a. le spese di assicurazione conformemente alla clausola “da chiodo a chiodo”;
b. le spese di transporto fino alla prima sede di esposizione e quelle di ritorno dall’ultima sede di esposizione;
c. le spese di viaggio dell’esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede di esposizione e di ritorno dall’ultima sede di esposizione.
A carico della Parte che riceve la mostra saranno invece le seguenti spese:
a. le spese di transporto interno degli oggetti da esporre;
b. le spese di pubblicità e di allestimento della mostra, compreso l’affitto dei locali;
c. le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo che non sia diversamente convenuto;
d. le spese di viaggio all’interno del Paese, nonchè quelle di soggiorno dell’esperto che accompagna la mostra (in caso siano necessari più esperti, il numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche);
e. le spese relative alle pratiche doganali, compreso il trasbordo degli oggetti da esporre;
f. nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese che riceve è tenuto ad inviare al Paese che invia la mostra tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso si possono effettuare restauri senza l’espressa autorizzazione del Paese che invia la mostra.
XII. – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63. – Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altri scambi in esso non previsti.
Art. 64. – Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite ogni anno dalle rispettive legislazioni.
Art. 65. – La prossima riunione della Commissione Mista sloveno-italiana si svolgerà a Lubiana a data da stabilirsi per le vie diplomatiche.
Il presente Programma entrerà in vigore in conformità con le rispettive normative interne dei due Paesi e resterà valido fino alla firma del successivo.
Firmato a Roma il 20 ottobre 1994, in duplice esemplare in lingua slovena e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica di Slovenia
Consigliere di Governo
Tanja Orel-Sturm f.
Capo Servizio Relazioni
Culturali Internazionali
Ministero Affari Esteri
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Ministro Plenipotenziario
Enrico Pietromarchi f.
Direttore Generale
Relazioni Culturali
Ministero Affari Esteri