La Repubblica di Slovenia e la Santa Sede,
– considerando l’Accordo stipulato per l’avvio dei rapporti diplomatici fra le Parti;
– facendo riferimento, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II e alle prescrizioni del Diritto Canonico e la Repubblica Slovena alle norme della Costituzione e in particolare agli articoli NN. 7 e 41;
– tenendo presente l’importanza dei diritti dell’uomo e richiamandosi, in particolare, ai principi internazionali riconosciuti sulla libertà di pensiero, coscienza e religione;
– partendo dal plurisecolare legame storico fra il popolo sloveno e la Chiesa Cattolica;
hanno stabilito di comune accordo quanto segue:
Articolo 1
La Repubblica di Slovenia e la Santa Sede riaffermano il principio che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti ed autonomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla collaborazione per la promozione della persona e del bene comune.
La Chiesa Cattolica nella Repubblica di Slovenia svolge la sua attività in piena libertà, in conformità alle norme del Diritto Canonico e nel rispetto dell’ordine giuridico della Repubblica di Slovenia.
Articolo 2
La Repubblica di Slovenia riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.
La Repubblica di Slovenia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche territoriali e personali con sede nella Repubblica di Slovenia, che hanno questa personalità secondo le norme del Diritto Canonico. L’Autorità ecclesiastica, nel rispetto dell’ordine giuridico della Repubblica di Slovenia, ne farà debita notifica ai competenti organi dello Stato, affinché essi le registrino.
Articolo 3
L’ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia assicura alla Chiesa Cattolica libertà di azione, di culto e di catechesi.
L’autorità competente della Chiesa Cattolica, nel rispetto dell’ordine giuridico della Repubblica di Slovenia, notifica all’autorità competente dello Stato tutte le attività liturgiche straordinarie e altre riunioni religiose pubbliche straordinarie (pellegrinaggi, processioni, incontri).
Articolo 4
Spetta esclusivamente all’autorità ecclesiastica competente erigere, mutare e sopprimere le strutture ecclesiastiche, e in particolare circoscrizioni territoriali ecclesiastiche (arcidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, prelature territoriali e personali, abbazie) conventi, parrocchie, associazioni di vita consacrata e di apostolato.
Nessuna diocesi della Chiesa Cattolica nella Repubblica di Slovenia avrà territori fuori del confine della Repubblica di Slovenia e nessuna parte del territorio della Repubblica di Slovenia potrà appartenere a una diocesi, la cui sede si trovi fuori del territorio della Repubblica di Slovenia.
Articolo 5
Spetta alla Chiesa Cattolica provvedere gli uffici ecclesiastici in conformità alle norme del Diritto Canonico.
La nomina, l’accettazione delle dimissioni e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.
Articolo 6
La Chiesa Cattolica nella Repubblica di Slovenia e le sue persone giuridiche e fisiche possono liberamente comunicare e mantenere contatti con la Santa Sede e tra di loro senza ostacoli.
Le stesse possono anche liberamente instaurare rapporti e collaborare con le altre Conferenze Episcopali, altre associazioni ecclesiali, altre organizzazioni e persone giuridiche, sia in patria sia all’estero.
Articolo 7
La Chiesa Cattolica ha la piena libertà di possedere mezzi di comunicazione ed ha, ugualmente alle altre persone giuridiche, diritto di accesso a tutti i mezzi pubblici di comunicazione.
Articolo 8
Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica possono erigere associazioni nel rispetto della legislazione della Repubblica di Slovenia.
La Repubblica di Slovenia riconosce il diritto dei fedeli di istituire associazioni, conformi alle norme e agli scopi definiti dal Diritto Canonico e libere di svolgere attività pubbliche. Gli aspetti giuridici delle attività intraprese da tali associazioni ecclesiastiche saranno regolati dalle rispettive norme della legislazione slovena.
Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica possono erigere fondazioni che opereranno nel rispetto delle leggi della Repubblica di Slovenia.
Articolo 9
Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica con sede nella Repubblica di Slovenia possono, in conformità alle leggi della Repubblica di Slovenia, acquistare, possedere, usufruire, alienare mobili e immobili e possono ottenere e rinunciare ai diritti di proprietà e a altri diritti reali.
Articolo 10
La Chiesa Cattolica, nel rispetto delle leggi della Repubblica di Slovenia e in conformità alle norme del Diritto Canonico, ha il diritto di istituire e gestire scuole di ogni ordine e grado, collegi e altre istituzioni di insegnamento e di educazione.
Lo Stato sovvenzionerà i centri di cui al paragrafo precedente, secondo gli stessi criteri seguiti per simili istituzioni private.
Gli alunni e studenti di questi centri godranno dello status di cui godono gli studenti dei centri di insegnamento pubblico.
Articolo 11
Le autorità competenti della Chiesa e le autorità competenti dello Stato nonché gli organismi delle comunità locali collaboreranno per conservare e salvaguardare i monumenti e altri beni culturali, nonché gli archivi che sono di proprietà della Chiesa.
Articolo 12
Nella Repubblica di Slovenia è assicurato il rispetto completo della libertà religiosa agli individui negli ospedali, nelle case di cura, nelle carceri e in altre istituzioni i cui residenti hanno difficoltà di libero movimento.
La Chiesa Cattolica, in conformità alle relative leggi sulla materia, ha diritto di svolgere attività pastorali in tali istituzioni.
Articolo 13
Le istituzioni ecclesiastiche caritative e sociali, e le organizzazioni che si occupano di beneficenza e solidarietà sociale organizzate in conformità alla legge slovena, riceveranno lo stesso trattamento riservato a simili organizzazioni umanitarie operanti nel Paese, per quanto riguarda le agevolazioni, gli aiuti e altri provvedimenti di sostegno.
Articolo 14
La Repubblica di Slovenia e la Santa Sede si impegnano di risolvere di comune accordo, per via diplomatica, dubbi o difficoltà che potrebbero sorgere nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
La Repubblica di Slovenia e la Santa Sede si impegnano nel proseguire la trattazione di tutte le questioni aperte, che non sono oggetto di questo Accordo, in vista di una loro soluzione pattizia.
Articolo 15
Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
Firmato a Ljubljana, il 14 dicembre 2001, in doppio originale, ciascuno in lingua slovena e italiana, i cui testi sono ugualmente autentici.
Per la Repubblica di Slovenia: Dimitrij Rupel m.p.
Per la Santa Sede: Jean-Louis Tauran m.p.