REPUBLIKE SLOVENIJE
Dimitrij Rupel l.r.
ZA VLADO
ITALIJANSKE REPUBLIKE
Lamberto Dini l.r.
Il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana (in seguito denominate: “Parti contraenti”)
desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell’istruzione,
convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione e i rapporti tra i due Paesi,
considerando i principi dell’Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki, della Carta di Parigi per la nuova Europa e della Dichiarazione di Vienna del Consiglio d’Europa,
tenuto conto dell’importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare in ambito INCE, soprattutto in vista dell’ingresso a pieno titolo della Repubblica di Slovenia nell’Unione Europea,
convinti che, agevolando le relazioni culturali tra le minoranze dall’una e dall’altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato,
desiderosi di contribuire con ciò ad uno sviluppo generale a favore della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia,
tenuto conto dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 4 febbraio 1998, che regola la collaborazione tra i due Paesi nei suddetti settori,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivitŕ che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell’istruzione tra i due Paesi.
Art. 2
Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Universitŕ dei due Paesi, l’avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede.
Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell’ambito dei programmi europei in corso.
Art. 3
Ciascuna delle Parti contraenti continuerŕ a favorire lo sviluppo dello studio e dell’insegnamento della lingua e cultura dell’altra Parte contraente nelle proprie Universitŕ e negli altri Istituti di istruzione superiore, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.
Art. 4
Le Parti contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell’altra Parte contraente per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.
Art. 5
Le Parti contraenti collaboreranno alle analisi dei testi di storia e geografia e favoriranno le riunioni degli esperti di entrambi i Paesi in questi settori.
Art. 6
L’equipollenza dei diplomi č regolata, fino all’entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d’Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici sloveni e italiani del 10 luglio 1995 e dal connesso Accordo tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana (denominazione in vigore al tempo della firma dell’Accordo) sul reciproco riconoscimento dei titoli conseguiti presso le Universitŕ e Istituti di Istruzione Superiore del 18 febbraio 1983.
Le Parti contraenti confermano l’esigenza e l’impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie.
Art. 7
Le Parti contraenti solleciteranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie dell’altra Parte contraente.
Art. 8
Ciascuna delle Parti contraenti favorirŕ sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilitŕ, le attivitŕ delle istituzioni culturali e l’apertura di istituti di cultura nell’altro Paese.
Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l’avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Art. 9
Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Art. 10
Le Parti contraenti favoriranno, per le vie diplomatiche, la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di informazioni, documentazioni di rilievo che si tengono nei due Paesi.
Art. 11
Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni e esperti in questi settori e nel settore archeologico. Le Parti contraenti faciliteranno la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei ai ricercatori dell’altro Paese.
Ciascuna delle Parti contraenti faciliterŕ, in accordo con la legislazione vigente, l’accesso al materiale inerente la storia dell’altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.
Art. 12
Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, favorendo lo scambio di informazioni e esperienze nel settore della conservazione e del recupero del paesaggio culturale.
Art. 13
Le Parti contraenti collaboreranno al fine di impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d’arte e di altri beni culturali e prenderanno in considerazione la possibilità di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti nei territori dei due Paesi.
Art. 14
Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e faciliteranno gli scambi giovanili.
Art. 15
Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie stampa dei due Paesi, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
Art. 16
Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi, in conformitŕ con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Art. 17
Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione al proseguimento della cooperazione nel settore dell’istruzione mirata alla conservazione dell’identitŕ linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia.
A tal fine le Parti contraenti istituiranno una sottocommissione mista che si riunirŕ periodicamente, alternativamente in Slovenia e in Italia, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.
Art. 18
Ciascuna Parte contraente faciliterà, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l’ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone dell’altra Parte contraente, nonché l’importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformitŕ al presente Accordo.
Art. 19
Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi esecutivi del presente Accordo, nonché di esaminarne l’applicazione.
Questa Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirŕ almeno ogni tre anni, alternativamente in Slovenia e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.
Art. 20
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.
Le eventuali controversie relative all’attuazione o all’interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.
Art. 21
Il presente Accordo entrerŕ in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Art. 22
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente e non inciderà sull’esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell’Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana l’Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana (denominazione in vigore al tempo della firma dell’Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 8 marzo 2000 in due originali, in lingua slovena e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
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