Il Ministro dell’Interno della Repubblica di Slovenia ed il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana,
considerate le legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,
tenuto conto delle esperienze positive nella cooperazione di polizia tra i due Stati,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
I due Paesi rafforzeranno la cooperazione nel campo dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nella lotta contro l’immigrazione clandestina, soprattutto nelle zone limitrofe, e contro la criminalità transfrontaliera e si impegneranno a garantire un flusso di traffico scorrevole ai valichi di confine tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana.
Articolo 2
Gli organi centrali, responsabili per lo sviluppo ed il consolidamento della cooperazione di polizia, sono:
a) per la Repubblica di Slovenia:
– Ministero dell’Interno – Ufficio della Pubblica Sicurezza.
b) per la Repubblica Italiana:
– Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Gli organi centrali collaboreranno direttamente tra di loro, si offriranno assistenza ed aiuto reciproco e si scambieranno tutte le informazioni e i dati necessari per il loro lavoro.
Articolo 3
Lo scambio dei dati e delle informazioni, previsto dal presente memorandum, avrà luogo in conformità con le legislazioni nazionali e nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti.
Articolo 4
In occasione di operazioni di polizia o di indagini di particolare complessità che travalichino i rispettivi confini nazionali, ciascun paese può inviare nel territorio dell’altro uno o più esperti con il compito di collaborare in tali operazioni o indagini.
Gli esperti di cui sopra non sono autorizzati a portare con sé le armi o altri mezzi di coazione fisica e non dispongono di alcun potere di polizia nel territorio dell’altro Stato.
L’invio degli esperti è condizionato all’assenso esplicito degli Organi centrali dello Stato nel cui territorio i suddetti esperti andranno ad operare.
Articolo 5
Ai fini del presente memorandum sono considerate Zone di frontiera:
a) per la Republica di Slovenia:
– i territori delle Amministrazioni di Pubblica Sicurezza di Koper-Capodistria, Nova Gorica e Kranj;
b) per la Repubblica Italiana:
– i territori delle Province di Trieste, Udine e Gorizia.
Nelle Zone di frontiera, ai fini della salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché per una lotta efficace contro l’immigrazione clandestina e contro la criminalità transfrontaliera e con lo scopo di garantire un flusso di traffico scorrevole ai valichi di confine, gli Uffici di collegamento collaborano direttamente tra di loro, procedendo al reciproco scambio di informazioni, prestandosi la necessaria assistenza e concertando i piani di attività comuni.
Articolo 6
Nelle Zone di frontiera svolgono i compiti di Uffici di Collegamento i seguenti Uffici:
a) per la Repubblica di Slovenia:
– l’lspettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione degli Affari Interni di Koper-Capodistria;
– l’lspettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione degli Affari Interni di Nova Gorica;
– l’lspettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione degli Affari Interni di Kranj;
b) per la Repubblica Italiana:
– la Questura di Trieste e il Settore Polizia di Frontiera di Trieste;
– la Questura di Udine e il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio;
– la Questura di Gorizia e il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia.
Articolo 7
Gli Uffici di collegamento nelle Zone di frontiera possono concordare procedure per lo scambio di informazioni e per gli interventi di azioni comuni in occasione di:
a) situazioni di potenziale o effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e simili) che richiedono l’adozione di particolari misure di Polizia nelle Zone di frontiera;
b) fattispecie di reato di particolare gravità verificatisi nel territorio di uno Stato e che possono interessare il territorio dell’altro Stato;
c) necessità dell’attività congiunta di informazione e di sorveglianza della frontiera di Stato comune, con il consenso degli Organi centrali, anche mediante l’istituzione di unità miste di vigilanza di tale confine;
d) preparazione ed esecuzione della riammissione delle persone in base all’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana sulla riammissione delle persone alla frontiera, firmato il 3 settembre 1996.
Gli Uffici di collegamento prevedono le modalità per lo scambio delle informazioni, per la pianificazione delle attività congiunte e di utilizzazione dei mezzi di comunicazione diretta, segnatamente di tipo radiofonico.
Gli Organi centrali competenti per il conseguimento delle attività comuni possono disporre l’impiego di mezzi aerei e marittimi in servizio di polizia.
Articolo 8
Per assicurare un trafico scorrevole ai valichi di confine tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana gli Organi centrali, applicando le disposizioni che regolano il controllo sul confine, provvederanno a mettere in atto tutte le forme di cooperazione possibili tra gli organi di frontiera dei due Stati per prevenire lunghe attese.
Articolo 9
Per assicurare un traffico scorrevole ai valichi di confine, gli organi centrali competenti possono concordare di mettere in funzione, se necessario, corsie separate per:
a) i cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea;
b) i cittadini della Repubblica di Slovenia;
c) i cittadini dei paesi terzi.
La corsia di cui al punto a) può essere utilizzata anche dai cittadini dei paesi dello Spazio Economico Europeo.
Le singole corsie vengono aperte di comune accordo tra i servizi locali di frontiera sulla base del flusso del traffico con indicazioni chiare per i passeggeri.
Articolo 10
Per assicurare un traffico scorrevole ai valichi di confine i servizi locali di frontiera provvederanno a:
a) concertare le attività per lo snellimento dello svolgimento del traffico transfrontaliero;
b) l’apertura, considerando le disponibilità per quanto riguarda il personale e le strutture, di un numero sufficiente di corsie ai valichi di confine;
c) effettuare controlli più approfonditi al confine in appositi spazi al di fuori delle corsie.
I servizi locali di frontiera procederanno ad un tempestivo scambio di informazioni, in caso di adozione di misure di controllo straordinarie che possano influire sull’andamento scorrevole del traffico.
Articolo 11
Il presente memorandum entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua firma.
Il presente memorandum viene concluso per un periodo di tempo indeterminato.
Il presente memorandum potrà essere denunciato, per iscritto, per via diplomatica e in tal caso cesserà di aver vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica della denuncia.
Fatto a Lubiana, il 14. novembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue slovena e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Ministro dell’Interno
della Repubblica di Slovenia
Borut Likar m. p.
Per il Ministro dell’Interno
della Repubblica Italiana
dr. Massimo Spinetti m. p.