v Republiki Sloveniji: območja pristojnosti Policijske uprave Koper, Policijske uprave Nova Gorica in Policijske uprave Kranj;
v Italijanski republiki: območja, ki spadajo v pristojnost tržaške, goriške in videmske pokrajine.
v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava kot nacionalni centralni organ s svojimi notranjimi organizacijskimi enotami ter območne organizacijske enote policije (v nadaljevanju policijske uprave) v okviru svojih pristojnosti;
v Italijanski republiki: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava javne varnosti kot nacionalni centralni organ in območni uradi v okviru svojih pristojnosti.
Dragutin Mate l.r.
Giuliano Amato l.r.
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana, chiamate in seguito Parti Contraenti
– Nello spirito di amicizia che lega le due parti contraenti;
– per rafforzare la volontà di cooperazione allo scopo di prevenire ogni forma di pericolo e salvaguardare la sicurezza pubblica, nonché intensificare la cooperazione tra gli Organi di Sicurezza;
– nell’auspicio comune che attraverso un’intensa cooperazione transfrontaliera di polizia si arrivi a contrastare efficacemente la minaccia transfrontaliera per la sicurezza pubblica, la criminalità organizzata transnazionale ed i flussi di immigrazione clandestina;
– convinti di proseguire e sviluppare una stretta cooperazione organica transfrontaliera;
– nel richiamare l’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’Interno della Repubblica di Slovenia ed il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993;
– considerata la Convenzione di attuazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990;
– considerata la volontà della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana di aderire al Trattato di Prüm;
– tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen – REG.CE 562/2006);
– considerate le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,
CONVENGONO
TITOLO I
Norme generali
Art. 1
Contenuto dell’Accordo, zone di frontiera e Organi competenti
1. Le Parti Contraenti intensificano la cooperazione per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, nonché assicurano reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali.
2. Ai fini del presente Accordo sono considerate zone di frontiera:
per la Repubblica di Slovenia: le zone di competenza delle Direzioni di Polizia di: Koper, Nova Gorica e Kranj;
per la Repubblica Italiana: i territori di competenza delle province di Trieste, Gorizia e Udine.
3. Ai fini del presente Accordo sono considerati Organi di Sicurezza:
per la Repubblica di Slovenia: il Ministero dell’Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia in qualità di Organo Centrale Nazionale con le proprie unità organizzative interne nonché le Unità organizzative di polizia di zona (chiamati in seguito: Direzioni di Polizia) nel quadro delle rispettive competenze;
per la Repubblica Italiana: il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di Organo centrale nazionale ed Uffici periferici nel quadro delle rispettive competenze.
4. Le Parti Contraenti si comunicano le eventuali modifiche circa le competenze e le denominazioni degli Organi indicati nel presente Accordo.
Art. 2
Analisi congiunta sulla sicurezza transfrontaliera
Le Parti Contraenti si adoperano per una informazione più uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza. A tal fine, a tempi stabiliti e se necessario, si scambiano le analisi riguardanti lo stato della situazione e analizzano congiuntamente la sicurezza transfrontaliera.
TITOLO II
Forme di cooperazione di polizia in generale
Art. 3
Cooperazione su richiesta
1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti, nel quadro delle proprie competenze, nell’ambito del presente Accordo assicurano reciproca assistenza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché nella prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti. Se l’Organo interessato non è competente alla trattazione della richiesta, questa viene trasmessa all’Organo competente.
2. Le richieste di cui al primo punto del presente articolo e le risposte vengono inviate agli Organi Centrali Nazionali delle Parti Contraenti.
3. La trasmissione delle richieste e delle risposte può avvenire direttamente tra gli Organi di sicurezza competenti delle Parti Contraenti, se:
a) i contatti di servizio transfrontalieri interessano gli illeciti la cui competenza ed il perseguimento ricadono nelle zone di frontiera ai sensi dell’art.1 comma secondo del presente Accordo,
b) non si ha il tempo sufficiente per inoltrare le richieste a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica tramite i normali canali tra gli Organi Centrali Nazionali.
Delle richieste ricevute ed inoltrate direttamente bisogna interessare i propri Organi Centrali Nazionali secondo la legislazione nazionale.
4. Le richieste, di cui al capoverso 1 e 3, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, possono riguardare in particolare:
a) l’accertamento dei proprietari e dei conducenti dei veicoli stradali e dei mezzi aerei e marittimi;
b) l’accertamento relativo alle patenti di guida, alle patenti nautiche e simili;
c) l’accertamento della residenza e del domicilio nonché l’autorizzazione a soggiornare nello Stato;
d) l’accertamento dei titolari degli allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazione;
e) l’accertamento dell’identità;
f) le informazioni circa la provenienza delle cose (per esempio armi, veicoli a motore e mezzi marittimi);
g) il coordinamento e l’istituzione dei primi provvedimenti di ricerca;
h) i provvedimenti relativi all’osservazione e pedinamento, la consegna controllata e l’attività di copertura;
i) le informazioni sull’inseguimento transfrontaliero;
j) la raccolta di informazioni di polizia e interrogatori;
k) l’accertamento delle prove;
l) la notifica dei provvedimenti e degli atti.
Art. 4
Comunicazione delle informazioni senza richiesta
Gli Organi di sicurezza competenti, in casi singoli e senza preventiva richiesta, si trasmettono informazioni ritenute per l’Organo ricevente, importanti per quanto concerne la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione, individuazione e la repressione degli illeciti. Per l’attuazione dello scambio delle informazioni si intendono valide le norme contenute nel secondo e terzo capoverso dell’articolo 3.
Art. 5
Formazione e aggiornamento
Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell’aggiornamento, in particolare:
a) si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi;
b) organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti;
c) invitano i rappresentanti dell’altra Parte Contraente, in qualità di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.
TITOLO III
Particolari forme di cooperazione di polizia
Art. 6
Osservazione e pedinamento transfrontaliero
1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che, a seguito di indagini per i reati nel proprio Stato, svolgono attività di osservazione e pedinamento nei confronti della persona che è indiziata di reato, per il quale può essere richiesta l’estradizione, possono continuare l’attività di osservazione e pedinamento nel territorio dell’altra Parte Contraente, se a questa è stata preventivamente rivolta la richiesta ed ha concesso il nulla osta. Il nulla osta può essere collegato ad altre supplementari condizioni. Se così richiesto dagli Organi competenti della parte richiesta, l’osservazione e il pedinamento devono essere da questi condotti o immediatamente interrotti.
2. La richiesta, in conformità al primo capoverso, deve essere inoltrata a:
– per la Repubblica di Slovenia: al Ministero dell’Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale;
– per la Repubblica Italiana: al Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.
3. Se a causa di particolare urgenza dell’altra Parte Contraente non è possibile preventivamente richiedere la concessione del nulla osta, il pedinamento e l’osservazione possono continuare anche oltre il confine a condizione che all’atto del passaggio del confine di Stato, durante l’osservazione ed il pedinamento, venga comunicato immediatamente all’Organo competente di quella Parte Contraente sul cui territorio continuerà tale attività.
All’atto dell’attraversamento del confine occorre informare:
– per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell’Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
– per la Repubblica Italiana: Ministero Interno, Dipartimento P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern.
La richiesta, di cui al primo capoverso, nella quale bisogna indicare i motivi che hanno portato all’attraversamento del confine di Stato senza preventivo nulla osta, va trasmessa senza ritardo.
L’osservazione ed il pedinamento vanno interrotti immediatamente quando la Parte Contraente del territorio sul quale si sta svolgendo l’attività lo richiede in base alla comunicazione o richiesta oppure se il nulla osta non è stato ottenuto nell’arco delle dodici ore dopo l’attraversamento del confine di Stato.
4. Per l’esecuzione dell’attività di osservazione e pedinamento, la Parte Contraente può, col benestare dell’altra Parte, utilizzare anche mezzi aerei o marittimi.
5. L’osservazione ed il pedinamento, ai sensi del primo e terzo capoverso del presente articolo, sono concessi esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le disposizioni del presente articolo e la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove viene effettuato il servizio. Devono inoltre rispettare le direttive degli Organi locali competenti,
b) tranne nel caso, di cui al terzo capoverso, gli operatori di polizia devono aver con sé, il documento dal quale si evince che l’autorizzazione è stata acquisita,
c) gli operatori di polizia devono sempre essere in grado di dimostrare il proprio incarico ufficiale,
d) gli operatori di polizia che effettuano l’osservazione e il pedinamento possono portare con se l’arma in dotazione, tranne se non esplicitamente negato dalla Parte richiesta. L’uso dell’arma può avvenire solamente in caso di legittima difesa,
e) è vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L’ingresso nelle aree pubbliche di lavoro accessibili, di esercizio e di affari è consentito durante l’orario di esercizio o di lavoro,
f) gli operatori di polizia non sono autorizzati a fermare od arrestare la persona nei cui confronti viene svolta tale attività,
g) gli operatori di polizia delle Parti Contraenti devono relazionare per ciascuna osservazione e pedinamento che viene effettuato nel territorio dell’altra Parte di cui al 2° comma. In casi particolari, se le circostanze lo richiedono, si può anche richiedere la presenza del personale operante che ha effettuato l’osservazione ed il pedinamento,
h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l’osservazione e il pedinamento, su richiesta assicurano assistenza nel prosieguo dell’indagine,
i) i mezzi tecnici, necessari per l’effettuazione dell’osservazione e del pedinamento, possono essere usati nella necessaria misura se ciò è conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente sul cui territorio si effettua tale attività. I mezzi tecnici che vengono usati per l’osservazione ed il pedinamento devono essere elencati nella richiesta di cui al primo capoverso,
j) i veicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati ai veicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. I segnali luminosi e sonori possono essere usati se necessari per l’effettuazione dell’osservazione e del pedinamento.
6. L’osservazione ed il pedinamento transfrontaliero si effettuano senza limiti di spazio.
Art. 7
Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini
L’osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se ciò previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:
a) dei reati commessi da persone, per le quali si può richiedere l’estradizione,
b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalità organizzata.
In questo caso si applica la procedura prevista dall’articolo 6.
Art. 8
Inseguimento transfrontaliero
1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che nel proprio Stato svolgono l’attività di inseguimento di persona che:
a) viene sorpresa in flagranza di reato o prende parte al reato per il quale all’altra Parte Contraente può essere richiesta l’estradizione o che per questo viene perseguita;
b) si è data alla fuga dalla custodia cautelare o dalla Casa Circondariale ovvero da altri provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati per reati per i quali è concessa l’estradizione,
possono continuare, senza la preventiva autorizzazione dell’altra Parte Contraente, l’inseguimento nel territorio di questa, se non è stato possibile informare preventivamente gli Organi dell’altra Parte Contraente a causa della straordinaria urgenza del fatto oppure quando non è stato possibile cedere l’inseguimento.
2. Gli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento devono immediatamente prendere contatto con il competente Organo dell'altra Parte Contraente, di norma già prima dell’attraversamento del confine di Stato. L’inseguimento deve essere immediatamente interrotto, se così richiesto dalla Parte Contraente del territorio sul quale l’inseguimento si dovrebbe svolgere o si sta svolgendo. A richiesta degli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento, gli Organi locali competenti, in base alla legislazione nazionale, trattengono la persona inseguita per accertare la sua identità o per privarla della libertà personale.
3. Se non viene avanzata la richiesta di interruzione dell’inseguimento e se non è possibile per tempo coinvolgere gli Organi locali competenti, gli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento, trattengono la persona in conformità alle norme previste dalla legislazione nazionale dell’altra Parte Contraente fino a quando gli operatori di polizia dell’altra Parte Contraente, che vengono immediatamente informati, non accertano la sua identità o provvedono al suo arresto.
4. L’inseguimento viene svolto senza limitazioni di spazio o di tempo. Il confine di Stato, in questo caso, può essere attraversato anche fuori dai valichi di frontiera e non solo durante l’orario di esercizio.
5. L’inseguimento può essere effettuato solo alle seguenti condizioni:
a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le norme del presente Accordo e della legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale viene effettuata tale attività. Devono comportarsi in conformità alle direttive degli Organi locali competenti di questa Parte Contraente;
b) l’inseguimento è consentito attraverso i confini terrestri, aerei e marittimi;
c) è vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L’ingresso nelle accessibili aree pubbliche di lavoro, esercizi e di affari è consentito durante l’orario di esercizio o di lavoro;
d) gli operatori di polizia devono essere chiaramente riconoscibili dall’uniforme o da segni distintivi ufficiali od ulteriori apparecchiature sui veicoli. Non è consentito indossare abiti civili e contemporaneamente usare veicolo civile di servizio senza i suddetti contrassegni ufficiali. Essi devono essere sempre in grado di dimostrare il proprio incarico;
e) gli operatori di polizia durante tale attività, possono portare seco l’arma in dotazione. L’arma può essere usata solo nei casi di legittima difesa;
f) nei confronti della persona che viene trattenuta, in conformità al terzo capoverso, prima dell’accompagnamento all’Organo locale competente dell’altra Parte Contraente, può essere effettuato solo il controllo di sicurezza. Durante l’accompagnamento possono essere usate le manette. Le cose in possesso della persona possono essere temporaneamente trattenute fino all’arrivo degli Organi competenti dell’altra Parte Contraente;
g) gli operatori di polizia devono dopo ogni inseguimento, immediatamente, presentarsi presso l’Organo locale competente dell’altra Parte Contraente, relazionando. Se richiesto hanno l’obbligo di assicurare la propria presenza fino a quando non vengono chiarite tutte le circostanze dell’inseguimento. Ciò vale anche quando la persona inseguita non è stata fermata;
h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento, su richiesta, assicurano l’assistenza nel prosieguo dell’indagine;
i) gli autoveicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati agli autoveicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. Si può fare uso dei segnali luminosi e sonori se necessari per l’effettuazione dell’inseguimento;
j) i mezzi tecnici necessari per effettuare l’inseguimento, possono essere usati nella necessaria misura se ciò è conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale si effettua tale attività. Dell’utilizzo dei mezzi tecnici occorre informare gli Organi competenti dell’altra Parte Contraente.
6. La persona fermata dagli operatori di polizia degli Organi competenti, in base al terzo capoverso, può essere trattenuta per l’interrogatorio. In questo caso si applicano le norme della legislazione nazionale.
7. In caso di inseguimento transfrontaliero vengono informati:
– per la Repubblica di Slovenia: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern o la Direzione di Polizia di Koper o la Direzione di Polizia di Nova Gorica o la Direzione di Polizia di Kranj, secondo la competenza territoriale;
– per la Repubblica Italiana: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern e Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia.
Art. 9
Inseguimento transfrontaliero per altri fini
1. L’inseguimento è consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di polizia entro 30 km dal confine di Stato e non ha rispettato i previsti segnali di alt con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica.
2. Per l’inseguimento, secondo questo articolo, si applica l’articolo 8.
3. L’inseguimento si interrompe se richiesto dall’Organo competente della Parte Contraente sul cui territorio si effettua l’inseguimento oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita e della salute della persona inseguita ovvero di terze persone.
Art. 10
Consegna controllata ed attività di copertura
1. Nel rispetto delle normative vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e previ dettagliati accordi presi di volta in volta dalle competenti Autorità, le Parti Contraenti si impegnano ad agevolare e a prestare ogni possibile assistenza alle operazioni di “consegne controllate” ed alle “attività sotto copertura”.
2. La richiesta in conformità al primo comma deve essere inoltrata:
– per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell’Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale;
– per la Repubblica Italiana: Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per le attività riferite ad investigazioni afferenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché i precursori.
Per le altre attività la competenza è della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia.
Art. 11
Gruppi di lavoro e di indagini congiunti
Per una migliore collaborazione gli Organi competenti delle Parti Contraenti, se necessario, istituiscono gruppi di lavoro e di indagini congiunti, con compiti di consulenza, analisi e studio. I Gruppi, previ specifici accordi, possono compiere anche attività di indagine congiunte.
Art. 12
Distacco di Ufficiali di collegamento
1. La Parte Contraente può, con il consenso degli Organi competenti dell’altra Parte Contraente, distaccare presso gli Organi di sicurezza Ufficiali di collegamento.
2. Gli Ufficiali di collegamento sono chiamati a svolgere attività di sostegno e di consultazione.Trasmettono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle direttive del proprio Stato e nel rispetto delle richieste dello Stato ospitante.
3. Per velocizzare ed intensificare la cooperazione prevista dal presente Accordo, gli Organi Competenti oltre alle comunicazioni previste per singole attività, informano contestualmente anche gli Ufficiali di collegamento.
4. Gli Ufficiali di collegamento distaccati in uno Stato non firmatario del presente Accordo, possono, se reciprocamente autorizzati dagli Organi competenti, svolgere interessi dell’altra Parte Contraente.
Art. 13
Pattuglie miste lungo il comune confine di Stato
1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono, ai fini della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica lungo il confine di Stato, effettuare pattugliamento misto fino a 10 km dal confine di Stato.
2. Durante lo svolgimento del servizio di pattugliamento misto gli operatori di polizia dell’altra Parte Contraente sono anche autorizzati ad accertare l’identità delle persone. Nel caso in cui si sottraggano ai controlli possono essere fermate in conformità alle norme delle rispettive legislazioni nazionali.
3. Gli altri provvedimenti di polizia che comportano l’uso della forza o la limitazione della libertà personale debbono essere adottati, in via esclusiva, dagli operatori di polizia della Parte Contraente del territorio nazionale dove si svolge l’attività, salvo che, per il buon esito di tale attività, risulti assolutamente necessario l’ausilio dell’operatore dell’altra Parte Contraente.
4. Per l’esecuzione del presente articolo si applica la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove gli operatori di polizia svolgono attività.
Art. 14
Assistenza in casi rilevanti
Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell’altra Parte Contraente, attraverso:
– immediate e reciproche informazioni;
– l’attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia;
– l’invio di esperti e equipaggiamento.
Art. 15
Utilizzo dei mezzi aerei e marittimi
1. Per le attività, nel quadro del presente Accordo, possono essere utilizzati con l’autorizzazione dei competenti Organi, mezzi marittimi e mezzi aerei.
2. Ciascuna Parte Contraente permette ai mezzi aerei dell’altra Parte, di essere utilizzati nella zona del proprio Stato, di atterrare e decollare al di fuori degli aeroporti e delle piste di atterraggio, ma sempre in osservanza delle norme interne ed internazionali sul controllo e sicurezza del traffico aereo.
3. Gli operatori di polizia, nell’utilizzo dei mezzi marittimi, sono esenti dal rispetto delle norme del traffico per la navigazione interna come gli appartenenti degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale si trovano.
TITOLO IV
Collaborazione della polizia stradale
Art. 16
Collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale
La collaborazione della polizia stradale sulla base del presente Accordo comprende:
a) l’informazione reciproca sulle circostanze rilevanti per il traffico stradale per quanto concerne la densità del traffico, interruzioni della circolazione, condizioni atmosferiche eccezionali e sui provvedimenti quali la deviazione o limitazione del traffico che vengono effettuati nell’interesse della scorrevolezza della circolazione stradale e per agevolare il traffico transfrontaliero dei veicoli a motore;
b) l’informazione reciproca sulle esperienze acquisite nel servizio di polizia stradale e allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza stradale;
c) la partecipazione a servizi finalizzati al contrasto di specifiche violazioni in materia di circolazione stradale e per la verifica dell’efficienza dei veicoli e della regolarità del trasporto internazionale di merci e di persone.
TITOLO V
Punti di contatto
Art. 17
Istituzione
1. Per facilitare lo scambio delle informazioni e collaborazione tra gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono essere istituiti Punti di contatto.
2. I Punti di contatto collaborano direttamente per lo scambio delle informazioni, delle analisi nonché per garantire assistenza nel coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente Accordo.
3. L’istituzione dei Punti di contatto nonché le modalità di cooperazione saranno regolate con particolari intese.
TITOLO VI
Protezione dei dati
Art. 18
Principi
1. I dati personali e le informazioni necessarie all’esecuzione del presente Accordo, comunicati dalle Parti Contraenti, devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni.
2. I dati personali e le informazioni comunicate, possono essere ritrasmesse a terzi, unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo, previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.
TITOLO VII
Rapporti giuridici
Art. 19
Diritti e mandati degli operatori di polizia
Gli operatori di polizia, nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo, che svolgono compiti nel territorio nazionale dell’altra Parte Contraente non necessitano di specifici mandati, tranne se non diversamente previsto. Nell’attuare i provvedimenti, nel rispetto della legislazione nazionale dell’altra Parte Contraente gli operatori di polizia sono autorizzati a:
a) indossare l’uniforme e l’arma in dotazione nonché altri mezzi di coercizione, tranne se l’altra Parte Contraente in singoli casi comunica di non permetterli ovvero di permetterli solo a determinate condizioni;
b) utilizzare la pistola d’ordinanza solo in caso di legittima difesa;
c) entrare muniti del tesserino di servizio, sul territorio dell’altra Parte Contraente e rimanervi per tutto il periodo necessario per effettuare i compiti di cui al presente Accordo;
d) usare per l’attività transfrontaliera veicoli di servizio e mezzi tecnici necessari.
Art. 20
Rapporti di impiego
Per gli operatori di polizia delle Parti Contraenti, per quanto riguarda il rapporto di impiego nonché la disciplina, vigono le norme delle rispettive legislazioni nazionali.
Art. 21
Responsabilità
Se gli operatori di polizia della Parte Contraente durante l’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo provocano danni sul territorio dell’altra Parte Contraente, quest’ultima risponde verso terzi danneggiati a condizioni uguali e in uguali misure come se il danno fosse stato causato dai propri operatori di polizia.
Art. 22
Status giuridico degli operatori di polizia davanti alla legge penale
Gli operatori di polizia che secondo il presente Accordo prestano servizio sul territorio dell’altra Parte Contraente sono, riguardo ai reati commessi o subiti, parificati agli operatori di polizia della Parte Contraente del territorio dove prestano servizio.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Art. 23
Rifiuto di cooperazione
Se una Parte Contraente è dell’avviso che l’adempimento alla richiesta o l’attuazione della cooperazione, secondo il presente Accordo, limita la sovranità, minaccia la propria sicurezza o altri interessi primari o viola la propria legislazione nazionale, comunica all’altra Parte Contraente di rinunciare completamente o in parte alla cooperazione oppure la vincola all’adempimento di determinate condizioni.
Art. 24
Accordi di attuazione e modifiche e incontri di esperti
Ciascuna Parte Contraente può richiedere per il successivo sviluppo della cooperazione, incontri di rappresentanti delle Parti Contraenti al fine di mettere a punto i dettagli sulle previste forme di collaborazione, soluzioni di problematiche in relazione all’attuazione del presente Accordo, nonché formulare proposte.
Art. 25
Soluzione delle controversie
Le eventuali controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente Accordo, che non sarà possibile risolvere attraverso la consultazione degli Organi Nazionali Centrali, verranno risolte per via diplomatica.
Art. 26
Spese
Ciascuna Parte Contraente provvede a sostenere le spese che derivano dall’attuazione del presente Accordo.
Art. 27
Attuazione e revoca
1. Il presente Accordo non pregiudica la validità di altri Accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dalle Parti contraenti.
2. Con l’attuazione del presente Accordo cessano di avere efficacia:
– il Memorandum sulla cooperazione di polizia tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana firmato a Lubiana, il 14 novembre 1997;
– l’accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione di polizia del 5 luglio 1998;
– il Verbale della riunione tra il Ministero dell’Interno della Repubblica di Slovenia ed il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana per lo scambio di informazioni computerizzate attinenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope lungo la Rotta Balcanica ed il Bacino del Mediterraneo, firmato a Roma, il 28 maggio 1993.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l’avvenuto adempimento delle procedure interne ed avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 in due originali, in lingua slovena e italiana, entrambi facenti ugualmente fede.
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