Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike San Marino o odpravi vizumov (BSMOV)
OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 5-32/2007, stran 846 DATUM OBJAVE: 3.4.2007
VELJAVNOST: od 25.4.2007 / UPORABA: od 25.4.2007
RS (mednarodne) 5-32/2007
Čistopis se uporablja od 25.4.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.2.2026: AKTUALEN.
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike San Marino o odpravi vizumov (BSMOV)
Predsednik
Republike Slovenije
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SAN MARINO O ODPRAVI VIZUMOV (BSMOV)
1. člen
2. člen
Prot. n. 7713/FF/10/EE/241
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, allo scopo di facilitare la circolazione di persone fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Slovenia, nell'ambito dei rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, ha l'onore di proporre la conclusione di un Accordo sull’abolizione dei visti d’ingresso tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Slovenia, nei seguenti termini:
1. I cittadini di San Marino, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità slovene come idoneo per l’ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Slovenia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Slovenia.
2. I cittadini sloveni, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità di San Marino come idoneo per l’ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di San Marino, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in San Marino.
3. Ai cittadini di San Marino sarà concesso di entrare in territorio sloveno ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:
a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico;
c) passaporto di servizio;
d) carta d’identità.
4. Ai cittadini sloveni sarà concesso di entrare in territorio di San Marino ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:
a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico;
c) passaporto di servizio;
d) carta d'identità.
5. Qualora una delle due Parti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovrà notificarlo all’altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e tale notifica avrà effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell’accettazione dell’altra Parte.
6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell’altra Parte, dall’obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.
7. Gli organi competenti di ciascuna delle Parti si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.
8. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità, o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potrà sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle disposizioni di cui sopra. L’altra Parte dovrà essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.
9. Il presente Accordo entrerà in vigore alla notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.
10. Il presente Accordo potrà essere denunciato, mediante notifica effettuata per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.
Se il Governo sloveno concorda su tale proposta, la presente Nota e la Nota di risposta costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Slovenia che fa stato della già operante abolizione dei visti d’ingresso e sul riconoscimento della Carta d'Identità come valido documento di ingresso nei territori dei due Paesi.
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia gli atti della piu distinta considerazione.
San Marino, 4 ottobre 2005/1705 d.F.R.
Onorevole
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Slovenia
LJUBLJANA
Št. 280/2003
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4.
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