ACCORDO
DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA E IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Il Ministro dell'Interno della Repubblica slovena e il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana chiamati in seguito »Parti contraente;
viste le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), e del »Piano Globale d'Azione« (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;
convinti che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;
consapevoli che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;
consapevoli altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;
considerate pertanto la necessità e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, come emerso anche nella dichiarazione congiunta adottata nella riunione di Roma sulla »Rotta Balcanica« del 17 marzo 1990,
CONVENGONO
Articolo I
1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.
2. Il Comitato misto sarà co-presideuto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, nonché degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell' Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.
3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.
4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.
Articolo II
In conformità con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:
a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonché delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;
b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;
c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune ivi compresi contatti con gli organismi di frontiera per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata;
d) si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalità organizzata.
Articolo III
Per la tutela dei dati sulle persone che le parti contraenti si scambiano mediante questa collaborazione, tenendo conto delle rispettive legislazioni, valgono le condizioni seguenti:
1) 'la parte contraente che ha ricevuto i dati può utilizzare i medesimi soltanto per gli scopi determinati dalla parte contraente che li ha consegnati e alle condizioni che essa ha determinato;
2) la parte contraente che ha ricevuto i dati, su richiesta della parte contraente che li ha consegnati, informerà la medesima sull'uso dei dati consegnati e sui risultati ottenuti mediante questi;
3) i dati relativi alla persona possono essere consegnati solo agli organi competenti oppure a quelli preposti alla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga. I dati possono essere consegnati ad altri organi o organizzazioni solamente previa autorizzazione scritta della parte contraente che li fornisce;
4) la parte contraente che ha trasmesso i dati deve accertarsi della loro esattezza, anche se si fratti di una trasmissione urgente. Si deve anche tener conto delle prescrizioni dell'altra parte contraente concernenti la limitazione della trasmissione dei dati secondo il suo diritto nazionale. Nel caso si accerti che i dati trasmessi sono errati o se si tratti di dati da non consegnare, si deve immediatamente avvertire la parte contraente che ha ricevuto i dati stessi. La parte contraente che ha ricevuto i dati deve correggere quelli errati, méntre quelli erroneamente o illecitamente trasmessi devono essere distrutti;
5) alla persona che ne ha diritto, su richiesta, si devono rendere note le informazioni esistenti che si riferiscono alla stessa e la loro prevista utilizzazione. Le spiegazioni non sono d'obbligo se la legislazione del Paese non lo prevede. Nel procedimento di spiegazione dei dati personali ha il ruolo decisivo il diritto nazionale della parte contraente che trasmette il dato;
6) la parte contraente, trasmettendo i dati in conformità del proprio ordine legislativo, determina anche i tempi per la cancellazione dei dati stessi. Indipendentemente da ciò, devono essere cancellati i dati, relativi ad una persona determinata che non siano più utili. La parte contraente che ha conferito i dati deve essere avvertita della cancellazione dei medesimi e dei motivi che 1' hanno determinata. Alla cessazione dell'accordo tutti i dati devono essere distrutti;
7) le parti contraenti devono tenere l'elenco dei dati personali consegnati e ricevuti e annotarne la cancellazione;
8) le parti contraenti devono proteggere con efficacia i dati personali impedendo l'accesso a persone non autorizzate che potrebbero alterarli o renderli noti.
Articolo IV
1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:
a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;
b) la parte richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;
c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.
2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente trasmessa alla parte richiedente.
Articolo V
1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:
a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;
f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.
2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte – in conformità alla legislazione nazionale – tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incanti, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.
Articolo VI
1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:
a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;
b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;
c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);
d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aeroporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;
e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini connessi con la criminalità organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.
2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonché i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.
3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei guardi direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi, di perfezionamento.
4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.
Articolo VII
Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.
Articolo VIII
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, all'uopo previste. Il presente Accordo sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali tradotti nelle lingue, slovena e italiana.
Ambedue i testi fanno ugualmente fede.
Il Ministro dell'Interno
della Slovenia
Ivan Bizjak m. s.
Il Ministro dell'Interno della
Repubblica Italiana
Nicola Mancino m. s.
VERBALE
DELLA RIUNIONE TRA IL MINISTÈRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMPUTERIZZATE ATTINENTI AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE LUNGO LA »ROTTA BALCANICA« ED IL BACINO DEL MEDITERRANEO
I rappresentanti del Ministero dell'Interno della Repubblica slovena e del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana;
visti gli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;
convinti dell'assoluta necessità di istituire un sistema computerizzato per lo scambio di informazioni, conformemente alle rispettive normative nazionali, attinenti al traffico illecito di droga interessante la »Rotta Balcanica« ed il Bacino del Mediterraneo;
auspicando che anche altri Paesi interessati possano al più presto aderire alla presente iniziativa,
HANNO CONVENUTO
Articolo I
(Premessa)
Nel quadro della reciproca assistenza e della cooperazione internazionale volte all'adozione di efficaci misure di collaborazione nella lotta contro il traffico degli stupefacenti, sarà approntato un sistema comune informativo per l'interscambio telematico delle informazioni tra Slovenia e Italia che potrà essere esteso, in un prossimo futuro, agli altri Paesi interessati alla lotta contro il traffico degli stupefacenti lungo la »Rotta Balcanica« ed il Bacino del Mediterraneo.
Il sistema informatizzato da attuare si avvale, ove tecnicamente possibile, delle strutture e delle linee di trasmissione già esistenti, nonché delle procedure e delle tecniche informatiche già positivamente sperimentate.
Articolo II
(Struttura)
Il sistema informativo comune è costituito da un elaboratore centrale installato a Roma collegato, per il tramite di linee di trasmissione dei dati ai personal computer terminali installati presso le Autorità nazionali designate dai due Paesi quale solo organo autorizzato alla gestione ed alla utilizzazione delle informazioni memorizzate.
Per l'Italia l'Autorità nazionale autorizzata a gestire ed utilizzare le informazioni memorizzate è la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno.
Per la Slovenia l'Autorità nazionale autorizzata a gestire ed utilizzare le informazioni memorizzate è la Direzione della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno.
L'interscambio delle informazioni avviene mediante l'elaboratore centrale dotato di servizio di posta elettronica e mediante l'uso della lingua inglese.
Articolo III
(Elaboratore Centrale)
L'elaboratore centrale, per il tramite di un apposito ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell' Interno italiano, assicura la corretta gestione delle informazioni memorizzate consentendo alle Autorità nazionali di disporre, in tempo reale, di informazioni su persone, oggetti, fatti e modalità di azione, da utilizzare in occasione dei controlli di frontiera e degli altri controlli di polizia o di dogana che sono effettuati all'interno di ciascun Paese, in conformità alle legislazioni nazionali.
L'Italia, per la realizzazione del sistema informativo comune, provvede, assumendone gli oneri finanziari, a:
– noleggiare una linea speciale per la trasmissione dati tra l'elaboratore centrale in Italia ed i personal computer terminali installati presso l'Autorità nazionale slovena designata;
– mettere a disposizione l'elaboratore centrale, capace di gestire il sistema informativo comune. installato in struttura con protezione speciale;
– gestire e curare la manutenzione del predetto elaboratore, al fine di assicurare 24 ore su 24 per tutto l'anno, il collegamento con le Autorità nazionali di entrambi i Paesi;
– individuare, acquistare e adattare i programmi informatici, applicativi e di base, per la gestione del sistema unico informativo;
– adottare efficaci misure di protezione delle informazioni e dei programmi, compresa la duplicazione quotidiana in un altro centro elaborazione dati con protezione speciale;
– garantire la disponibilità dei supporti di memorie magnetiche necessari, anche in relazione all'adozione di procedure informatiche che consentano la ricostruzione a posteriori degli accessi e degli aggiornamenti;
– organizzare e svolgere corsi di addestramento per il personale che la Slovenia impiegherà presso i propri personal computer terminali, assumendosi le spese di soggiorno durante il corso;
– fornire l'assistenza tecnica, ove richiesto, per l'installazione dei suddetti personal computer;
– mettere a disposizione, ove richiesto, i personal computer terminali e le unità di controllo necessari per assicurare lo scambio delle informazioni.
Le attività sopraindicate sono svolte presso il Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia italiane, che assicura la necessaria competenza e capacità tecnica.
Articolo IV
(Categorie di informazioni)
Ciascun Paese memorizzerà nell'elaboratore centrale attraverso i personal computer terminali installati presso la propria Autorità nazionale e secondo procedure tecniche definite da una Commissione di esperti, tutte le categorie di informazioni, stabilite da detta Commissione, relative al traffico di stupefacenti che interessi uno dei due Paesi.
Articolo V
(Aggiornamento e cancellazione delle informazioni)
Ciascun Paese provvede all'aggiornamento delle informazioni e alla cancellazione delle medesime quando sono cessati o superati gli scopi per i quali le informazioni stesse erano state memorizzate.
Ciascun Paese, qualora ritenga che informazioni inserite in precedenza siano inesatte ovvero errate sia sotto il profilo del diritto sia per circostanze di fatto, può richiederne la correzione o la cancellazione al Paese che le ha inserite.
Articolo VI
(Utilizzazione delle informazioni)
Le informazioni inserite nell'elaboratore centrale non vincolano i due Paesi a tenere particolari condotte predeterminate.
I dati personali inseriti dal Ministero dell'Interno della Repubblica di Slovenia, a richiesta dello stesso Ministero, non possono essere a disposizione degli utenti che non abbiano una adeguata legislazione di protezione dei dati personali medesimi.
Ogni Paese è libero di agire secondo la propria legislazione nazionale, tenendo conto dei propri interessi in materia di sicurezza pubblica, di repressione dei reati, di protezione delle persone interessate, nonché dei diritti e delle libertà individuali.
Articolo VII
(Validità dell'intesa)
La presente intesa entrerà in vigore immediatamente e sarà valida per 5 anni.
Decorso tale periodo, essa rimarrà in vigore indefinitamente, salvo denuncia effettuata da ciascun Paese con preavviso scritto di almeno 6 mesi.
Il collegamento verrà, comunque, disattivato, qualora nel sistema informativo comune non vengano inseriti i dati citati nell'articolo 4 per un periodo di 1 anno. In tal caso il collegamento con l'elaboratore centrale viene disattivato con preavviso scritto di 1 mese.
Fatto a Roma, il 28. 5. 1993 in due originali tradotti in lingue, sloveno e italiano.
Ambedue i testi fanno ugualmente fede.
Per il Ministero dell'Interno
della Repubblica Slovena
Mitja Klavora m. s.
Direttore della Direzione
di Polizia Criminale
Per il Ministero dell'Interno
della Repubblica Italiana
Gaetano Piccolella m. s.
Direttore della Direzione
Centrale per il Coordinamento
e la Pianificazione delle
Forze di Polizia